Come rimborsare gli obbligazionisti delle banche salvate. E come non farlo

scritto da il 17 Dicembre 2015

Il governo a seguito del varo del Decreto “Salva-banche ” ha inserito un emendamento alla legge di stabilità con il quale ha istituito un Fondo di solidarietà (alimentato dal cosiddetto  FITD – Fondo interbancario di tutela dei depositi) per rimborsare i risparmiatori che hanno sottoscritto le obbligazioni subordinate delle banche salvate (o fallite…). E’ vero che in questo modo non si fa pagare il conto ai contribuenti, ma è bene ricordare che i contributi volontari “delle altre banche”, provengono comunque dalle tasche dei depositanti delle “altre banche”, ed essendo deducibili da IRES e IRAP, comportano comunque un costo per l’erario,

Il totale del valore nominale delle obbligazioni subordinate ammonterebbe a circa 430 milioni e la platea dei risparmiatori sarebbe nell’ordine di 10.500, il che implica una perdita media di 41.000 euro. Poiché il fondo interbancario avrebbe a disposizione 100 milioni, se tutti i risparmiatori avessero la stessa tutela, ciascun risparmiatore sarebbe rimborsato per  circa il  23% della perdita, circa 9.500 euro a testa.

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Ovviamente è necessario stabilire dei criteri. Ad esempio, poiché sarebbero circa un migliaio i piccoli risparmiatori con meno 100 mila euro investiti, se si limitasse a loro il rimborso , questi risparmiatori potrebbero al limite essere rimborsati al 100% e avanzerebbero delle risorse. Ad esempio, nel caso in cui  l’investimento medio di questi risparmiatori fosse 50 mila euro, “avanzerebbero” 50 milioni del fondo.

La procedura di arbitrato prevista  dal governo, si dice, mira a considerare “caso per caso” la situazione dei singoli risparmiatori “. Non ci sarebbe modo peggiore di procedere che instaurare una “commissione” incaricata di esaminare i “singoli casi”. In assenza di criteri oggettivi e trasparenti si aprirebbe in questo modo una procedura dai tempi indefiniti, che genererebbe valutazioni potenzialmente arbitrarie e ricorsi infiniti. L’idea di arbitrato mi sembra un escamotage per aggirare le obiezioni della Commissione europea invocando un precedente spagnolo.

Sono invece necessarie e sufficienti regole ben definite e chiare, che fissino le diverse percentuali di rimborso sulla base di caratteristiche oggettive dei singoli risparmiatori. Queste regole devono permettere a ciascun risparmiatore di calcolare esattamente i propri diritti. E le regole vanno stabilite dal  governo.

Ecco delle regole che a me sembrano ragionevoli:

  1. il rimborso ottenuto dal fondo interbancario è per tutti inferiore al 100% del valore nominale delle obbligazioni subordinate sottoscritte. Questo per un ovvia ragione di azzardo morale e per distinguere obbligazionisti dai correntisti.
  2. il rimborso non copre le obbligazioni comprate sul mercato secondario, perché in questo caso si tratta di acquisti speculativi e non di potenziale abuso di fiducia
  3. la percentuale del rimborso è uguale a zero per le somme che eccedono il valore di 100 mila euro, per le stesse ragioni del punto 1.
  4. la percentuale del rimborso deve essere una funzione decrescente della capacità contributiva del singolo risparmiatore, in modo tale che risparmiatori con la stessa capacità contributiva siano rimborsati nella stessa proporzione (equità orizzontale) e risparmiatori con capacità inferiore siano rimborsati in proporzione maggiore (ma comunque  inferiore al 100%, equità verticale)
  5. la definizione di capacità contributiva deve tenere in conto il reddito (pensione),  la ricchezza (valore delle attività finanziarie e immobiliari possedute) ed eventualmente la composizione del nucleo familiare (il numero di figli, il fatto che il coniuge lavori o meno)
  6. l’età del sottoscrittore non è rilevante.
  7. Questi criteri, applicati alla distribuzione per valore delle obbligazioni e caratteristiche misurabili dei risparmiatori, elencate nei criteri al punto 5),  devono soddisfare il vincolo di bilancio,  per cui la somma dei rimborsi che si ottiene non deve superare la somma stanziata (100 milioni)
  8. I risparmiatori ovviamente posso rivalersi in sede giudiziaria per le perdite eccedenti i rimborsi ottenuti.

Una volta stabilita una griglia di percentuali da rimborsare in funzione delle caratteristiche individuali, sarebbe molto facile mettere on line un semplice “simulatore di rimborso” in maniera analoga a quanto si fa in medicina per esempio per calcolare il rischio di infarto sulla base delle caratteristiche dei pazienti. In questo modo, ciascun risparmiatore, inserendo i propri dati (reddito, patrimonio, composizione del nucleo familiare) potrebbe immediatamente ottenere la percentuale di rimborso di cui ha diritto, con buona pace della commissione (di “saggi”?).

Twitter @paolomanasse