Cosa provoca davvero la sospensione degli incentivi alle startup innovative

scritto da il 09 Febbraio 2026

Dal 1° gennaio 2026 il venir meno della detrazione e deduzione al 30 per cento non è solo una questione fiscale, ma un fattore che aumenta l’incertezza, rallenta le decisioni di investimento e indebolisce la credibilità del Paese nel capitale di rischio.

Dal 1° gennaio 2026 il mercato italiano degli investimenti in startup e PMI innovative si confronta con un vuoto che pesa più del valore nominale dell’agevolazione. La sospensione del regime di detrazione e deduzione del 30 per cento, scaduto al 31 dicembre 2025 e non ancora rinnovato, produce un effetto immediato sulle dinamiche di raccolta, soprattutto nelle fasi seed ed early stage. In un settore dove il rischio è fisiologico e i tempi di ritorno sono lunghi, la variabile che sposta davvero gli equilibri è la prevedibilità delle regole. Quando la norma si interrompe senza un ponte transitorio, la conseguenza non è soltanto un minor beneficio per chi investe, ma un cambio di percezione che può congelare operazioni già in pipeline, rimodulare i round e spostare l’attenzione verso giurisdizioni considerate più stabili. La ragione non è tecnica in senso stretto, nel senso che la norma interna non è improvvisamente diventata incomprensibile. Il punto è la sua natura di aiuto di Stato e quindi l’ancoraggio a un’autorizzazione europea con durata definita. La decisione della Commissione del 17 dicembre 2018 che ha valutato il regime notificato come compatibile indicava espressamente la vigenza per le domande presentate fino al 31 dicembre 2025. Quando un regime è costruito così, la scadenza non è un appuntamento formale, è un interruttore.  Il tema diventa ancora più delicato se lo si colloca nella fotografia reale dell’ecosistema. Oggi il perimetro delle startup innovative in Italia non è marginale, parliamo di un ordine di grandezza intorno alle dodicimila società iscritte. È una base ampia, ma non tale da rendere il mercato autosufficiente, soprattutto nelle fasi seed ed early stage, dove la disponibilità di capitale privato resta un vincolo strutturale. In altre parole, quando si interrompe una leva fiscale di sistema, l’impatto non si scarica su poche operazioni, si riverbera su una filiera che ha già dimensioni e aspettative da politica industriale. A questo quadro si aggiunge un elemento che, nel 2026, rischia di amplificare l’effetto sistemico anziché attenuarlo. Il MIMIT ha infatti ridefinito e irrigidito le condizioni di iscrizione e soprattutto di mantenimento dello status di startup innovativa attraverso le modifiche all’articolo 25 del D.L. 179 del 2012 introdotte dalla legge 16 dicembre 2024 n. 193 e rese operative e interpretate dalla circolare direttoriale del 29 luglio 2025. In concreto, superato il terzo anno, la permanenza non è più un dato quasi automatico, ma dipende dal raggiungimento di requisiti aggiuntivi del comma 2-bis, mentre l’eventuale estensione in ottica scale-up prevista dal comma 2-ter richiede soglie particolarmente selettive, come crescita molto elevata o operazioni di capitalizzazione qualificata. Il risultato è un paradosso di policy. Da un lato viene meno la leva fiscale che compensava il rischio percepito dell’equity early stage, dall’altro si innalza l’asticella regolatoria per restare nel perimetro delle startup innovative anche quando lo status può arrivare fino a sette anni e, in alcune ipotesi, oltre, con un aumento della complessità e dei costi di compliance che non migliora la capacità di raccolta, anzi la mette sotto stress.

Il cliff effect che vedo sul campo

Nelle settimane a cavallo tra dicembre e gennaio ho avuto la conferma di un meccanismo che in Italia tendiamo a sottovalutare. Il capitale privato, soprattutto quello non istituzionale, non decide soltanto sulla base del rendimento atteso. Decide sulla base della prevedibilità delle regole e della facilità con cui può spiegare a sé stesso e ai propri organi di governance perché oggi ha senso assumersi un rischio illiquido, con un orizzonte lungo e con asimmetria informativa fisiologica. Questa frizione arriva inoltre in un momento in cui il sistema stava già entrando in una fase di selezione più naturale. Nell’ultimo anno si osserva un arretramento contenuto ma significativo, nell’ordine di pochi punti percentuali, poco più del quattro per cento, che riporta lo stock complessivo a circa 11.090 unità. Può essere letto come assestamento fisiologico dopo la spinta degli anni precedenti, ma diventa un problema quando coincide con un aumento dell’incertezza regolatoria e con la sospensione dell’incentivo. Il rischio concreto è che la selezione non avvenga più sulla qualità dei progetti, ma sulla capacità di sopravvivere a una finestra di capitale più stretta e più lenta.

Quando la leva fiscale scompare senza una finestra transitoria, l’effetto immediato è un congelamento del deal flow. Term sheet che slittano, closing rinviati, round spezzati in tranche, convertibili utilizzati più come ponte psicologico che come scelta industriale. Non parlo di panico, parlo di frizione. E in un ecosistema ancora sottodimensionato, la frizione diventa un freno.

Il punto è che l’incentivo al 30 per cento, nel tempo, ha funzionato da riduttore di rischio percepito. Non trasformava un investimento cattivo in buono, ma rendeva investibile una fascia di opportunità che altrimenti veniva scartata per prudenza, per mancanza di track record, per paura dell’illiquidità. La misura, in altri termini, ha svolto una funzione di market making, non di sussidio.

Perché il regime è fermo e perché non basta dire ripristiniamolo

Il dossier, per come emerge dalle ricostruzioni più recenti, si è complicato per richieste di chiarimenti legate alla corretta perimetrazione dei beneficiari e al rispetto delle regole sugli aiuti di Stato, anche con riferimento a casi in cui le imprese destinatarie sarebbero state riconducibili a gruppi di grandi dimensioni. Se l’agevolazione nasce per attivare finanza di rischio verso PMI in difficoltà di accesso al capitale, qualsiasi ambiguità sulla qualificazione dimensionale o sul controllo societario diventa il punto in cui il sistema si inceppa.

Qui entra una considerazione che, da commercialista, considero non negoziabile. Se un incentivo è strutturato come aiuto di Stato, non può vivere di proroghe tardive. È necessario un disegno che anticipi la scadenza dell’autorizzazione europea e che abbia già pronte le misure correttive per sterilizzare le distorsioni. Altrimenti si ottiene l’effetto opposto rispetto a quello voluto, perché si alimenta l’idea che l’Italia sia un mercato dove le regole cambiano a singhiozzo e dove la pianificazione pluriennale è un esercizio teorico.

Il rapporto con gli altri incentivi e la falsa idea del tanto c’è il de minimis

Nel dibattito pubblico spesso si crea confusione tra il regime ordinario al 30 per cento e il canale de minimis che consente una detrazione IRPEF più elevata per le persone fisiche, con condizioni e procedure proprie. Quest’ultimo esiste e, per come è descritto nelle informazioni istituzionali, è incardinato nel regolamento de minimis.

Nella pratica però non è un sostituto perfetto del 30 per cento per almeno due motivi. Il primo è di platea, perché il 30 per cento copriva anche soggetti IRES, veicoli e holding che, piaccia o no, in Italia fanno una parte rilevante del lavoro sulle operazioni. Il secondo è operativo, perché il de minimis richiede passaggi e vincoli che non sempre si conciliano con la velocità di un round seed e con l’eterogeneità degli investitori. Se si vuole sostenere davvero il mercato, serve continuità su uno strumento generalista, non la speranza che strumenti differenti coprano automaticamente il buco.

Cosa cambia tra 2025 e 2026 in modo concreto

Profilo Scenario fino al 31 dicembre 2025 Scenario dal 1° gennaio 2026
Incentivo ordinario su equity Detrazione IRPEF o deduzione IRES al 30 per cento entro limiti annui, rispettivamente 1 milione e 1,8 milioni Non operativo in assenza di proroga e nuovo via libera europeo
Platea investitori Persone fisiche e soggetti IRES Rimane il tema di strumenti alternativi, ma manca la leva ordinaria per entrambe le categorie
Effetto sul mercato Riduzione del rischio percepito e spinta alle chiusure Aumento dell’incertezza e slittamento di decisioni e closing
Tema reputazionale Regime coerente con autorizzazione UE in corso Messaggio di discontinuità che pesa più dell’impatto numerico immediato

 

Il nodo retroattività

Capisco la richiesta di retroattività, perché è l’unico modo per evitare che il 2026 diventi un anno con un buco difficilmente recuperabile sulle fasi seed ed early stage. Ma da tecnico non posso ignorare che, quando si ragiona in termini di aiuti di Stato, la retroattività non è un proclama. È un’operazione giuridica delicata che deve stare in piedi rispetto all’obbligo di notifica e al principio di standstill, oltre che rispetto alle condizioni sostanziali che l’Europa ritiene compatibili con un aiuto al finanziamento del rischio.

La mia posizione è pragmatica. Se si vuole coprire davvero il 2026, occorre disegnare il rientro della misura con un impianto chiaro, verificabile e difendibile, includendo regole antielusive più nette sul controllo, sulle dimensioni e sulla tracciabilità dell’investimento. È l’unico modo per rendere credibile una copertura ampia senza riaprire, tra sei mesi, lo stesso problema.

Il punto non è difendere un beneficio fiscale come se fosse un totem. Il punto è riconoscere che il venture capital, in Italia, non è ancora un mercato autosufficiente, soprattutto nelle fasi iniziali. Il confronto europeo lo rende evidente anche senza trasformare l’argomento in una rassegna di numeri. In Italia gli investimenti in venture capital restano su un livello che si può descrivere come pochi centesimi di punto di PIL, circa lo 0,07 per cento, mentre nei principali ecosistemi comparabili si viaggia stabilmente su valori almeno doppi e in alcuni casi oltre i due decimi di punto, come accade in Francia. È qui che la stabilità delle regole diventa un fattore competitivo. Se il mercato parte già da una base più sottile, ogni stop improvviso pesa in modo sproporzionato sulla fiducia e sulla propensione al rischio, soprattutto per il capitale informale che alimenta seed ed early stage. L’incentivo al 30 per cento, negli anni, ha avuto una funzione sistemica perché ha attivato capitale paziente e ha allargato la base degli investitori disposti a entrare quando il rischio è massimo.

Se vogliamo che il Paese resti competitivo, la continuità regolatoria deve diventare una metrica di politica industriale, non una conseguenza accidentale. Il 2026, così come è partito, ci sta ricordando che l’innovazione non si finanzia solo con annunci e piani, si finanzia con regole stabili, scritte bene e rinnovate per tempo.