Quante incertezze sul caso Cucchi. E i 691 milioni per errori giudiziari

scritto da il 22 Ottobre 2018

Co-autrice del post è Mariangela Miceli, avvocato del Foro di Trapani, dottoressa di ricerca in diritto commerciale, è consulente tecnico per il Fondo FEASR presso l’Assessorato dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea della Regione siciliana. Autrice di pubblicazioni scientifiche –

In diritto, congiunzioni e virgole o tempi e modi verbali raccontano delle verità di fatto e devono essere adottati con cautela chirurgica, specie se il testo d’un processo penale riguarda la morte di un uomo, quale che ne sia la colpa. Stefano Cucchi, com’è ormai noto ai più, muore il 22 ottobre 2009, all’età di trentun anni, presso il reparto di medicina protetta dell’ospedale Sandro Pertini di Roma, durante la custodia cautelare. Quattro anni dopo, il 5 giugno 2013, la Corte di Assise di Roma, nel redigere la sentenza, formula il seguente discorso: “Potrebbe essere causa di un pestaggio oppure di una caduta accidentale e che non vi sono elementi che facciano propendere per l’una piuttosto che per l’altra dinamica lesiva”.

La questione si fa d’un subito inquietante. Il condizionale d’esordio fa già rabbrividire per la vaghezza e l’incertezza che sovrastano la miserrima fine d’un essere umano. A questo disarmante modo del verbo “potere” segue la devastazione linguistica, giuridica e morale: o un pestaggio o una caduta accidentale. La risultanza dell’indagine concede a lettori e interpreti libertà di scelta, sebbene la concessione del Collegio appaia alquanto pilatesca. Insomma, si tratta di una disgiunzione esclusiva e che fa coesistere elementi la cui coesistenza è inammissibile anche per chi non ha nozioni di traumatologia. Si badi bene che qui non stiamo discutendo del grado di colpevolezza né intendiamo proporre requisitorie postume! Il nostro interesse si concentra interamente sull’ambiguità strutturale del testo redatto dalla III Corte d’Assise di Roma. La tentazione di rifugiarsi nel termine ‘mistero’ è forte.

Leggendo le parole della dottoressa Bruno, nella prima parte del certificato medico, scopriamo addirittura che Stefano Cucchi sarebbe deceduto per cause naturali: “Si certifica che il sig. Stefano CUCCHI, nato a Roma il 01-10-1978, è deceduto per presunta morte naturale in data odierna alle ore 6:45, presso il Reparto di Medicina Protetta”. Dunque: il detenuto sarebbe morto per cause naturali, per quanto queste cause naturali siano “presunte”, non certe. Non è di certo confortante, passare da un dubbio a un altro. Sul retro dello stesso certificato, tuttavia, le parole cambiano in modo significativo: “Causa di morte: Malattia iniziale: frattura lombare L3; trauma facciale, grave dimagrimento. Successioni morbose o complicate: iperazotemia; causa terminale: sospetta embolia polmonare (…) La salma è messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Il riscontro diagnostico: è richiesto”. “Cause naturali” ed “evidenti traumi” fanno parte dello stesso certificato medico, non già di due pareri diversi, e si sommano a una “presunta morte naturale” e all’incertezza della disgiunzione. Come si può notare, non siamo ancora entrati nel merito del rapporto tra i carabinieri e Cucchi perché sarebbe fondamentale, in primo luogo, comprendere alcune dinamiche processuali che impongono un’analisi testuale particolareggiata.

Parecchi buontemponi, grazie agli spazi ‘abusivi’ dei social network, si sono scagliati immediatamente e con superficialità contro Stefano Cucchi e la sorella Ilaria, arrivando a dire “era un drogato”, “se l’è meritato”, “Ilaria vuole far carriera sulla pelle del fratello” e stupidaggini affini, ma non rendendosi conto che, al momento ciò che viene meno è la trasparenza del diritto, il cui linguaggio adombra ogni legittimo bisogno di conoscenza. A noi non interessa se e come vorrà fare carriera Ilaria; ci interessa invece che sentenze e certificati medici siano redatti in modo chiaro ed entro un’area semantica di totale ‘affidabilità’ perché tutti noi siamo padri o figli e abbiamo sorelle o mogli e nessuno può essere al di sopra della giustizia. Diversamente: siccome il potere giudiziario è uno dei tre poteri d’uno stato democratico, la sua debolezza fa venire meno le nostre garanzie di libertà.

L’incartamento prodotto dalla Corte di Assise non finisce qui; è evidente. In uno degli snodi fondamentali, troviamo il confronto dibattimentale tra il P.M. e un TESTE che ha soccorso Stefano in occasione del trasferimento al Pertini. “La prospettiva di mandare Cucchi al Pertini veniva anche dalla necessità di evitare un ulteriore piantonamento trattandosi tra l’altro del fine settimana, cioè di un momento critico per la mancanza di personale.”

TESTE: Certo, come no, avrebbe evitato un ulteriore ricovero esterno, certo, quella è una struttura che esiste proprio per queste finalità, per alleggerire i piantonamenti della polizia penitenziaria.
P.M.: Ma lei conosce anche diciamo il tipo di patologie che devono avere i detenuti quando…
TESTE: Ci sono, nel protocollo d’intesa, delle patologie che sono escluse dal…
P.M.: Tipo, cosa sa lei?
TESTE: Per esempio non accettano detenuti che abbiano ingerito sostanze stupefacenti, quindi ecco…
P.M.: Pluritraumatizzati?
TESTE: Non ricordo, ricordo che non prendono quelli con sostanze stupefacenti, che abbiano assunto sostanze stupefacenti, che abbiano occultato nel loro corpo sostanze stupefacenti, ricordo che non prendono quelli con patologie psichiatriche acute, quelli che abbiano bisogno di rianimazione e terapia intensiva, ci sono delle patologie… quelli che abbiano esiti di interventi chirurgici.

Prima di analizzare lo scambio tra il Pubblico Ministero e il teste, è il caso ricordare che alla famiglia Cucchi è stato riconosciuto un risarcimento di 1.340.000 euro, cifra a causa della quale s’è levata una folla inferocita di oppositori. Purtroppo, il più delle volte, su questi argomenti la confusione regna sovrana e la gente finisce col non sapere qual è il vero e proprio ruolo dello Stato, come differisce da quello dell’ospedale e, da ultimo, quali sono le disposizioni legislative da adottare e rispettare.

Anzitutto, va detto che l’indennizzo è stato riconosciuto per omicidio colposo e, di conseguenza – si presume – per inefficienza dell’intervento sanitario durante la degenza. A tal proposito, bisogna fare riferimento alla riforma Gelli-Bianco (L. 24/2017), che ha previsto l’obbligo per le strutture sanitarie di dotarsi di una copertura assicurativa per agevolare l’azione diretta del paziente danneggiato. In altri termini, ‘chi causa un danno paga’ – per dirla in parole povere. Si tratta di una regola che potremmo definire sociale, oltre che sancita all’interno del codice civile all’art. 2043.

Nel caso in questione, i soldi sono stati versati da Unipol, lasciando ‘intatte’, per così dire, le casse dello Stato. La struttura sanitaria potrebbe decidere successivamente di esperire un’azione di rivalsa nei confronti dei medici per danno erariale indiretto, ma il processo è ancora in corso e la verità sulla dinamica della morte del geometra romano è ancora completamente da accertare. Ciò che resta sorprendente, ancora una volta, è il resoconto linguistico della vicenda. Associare il trasferimento di Cucchi alla necessità di evitare un piantonamento fa sorgere in noi dei dubbi circa la gestione del caso clinico e penitenziario. Se a questo aggiungiamo che Il TESTE, interrogato dal P.M. in merito alle patologie accettate al Pertini, indica un protocollo d’intesa, che, di fatto, non sa documentare, allora rischiamo di non venirne più a capo. Tra le altre cose, dicendo di non ricordare, l’interrogato non risponde neppure alla domanda focale del P.M., quella sui pluritraumatizzati, categoria, questa, che dovrebbe includere il caso Cucchi, se facciamo fede al retro del summenzionato certificato medico.

Nel 2016, il MEF ha elaborato i dati riguardanti gli indennizzi causati da errori di giustizia che, sommati a quelli degli anni precedenti, rendono l’idea di un esborso impegnativo: 648 milioni di euro sono stati spesi dal 1992 per le ingiuste detenzioni e 43 milioni di euro per gli errori giudiziari. Solo nel 2016: a Brescia per 250.000 euro, a Catania per 560.000 euro, a Catanzaro per 4.000 euro, a Perugia per 3.500.000 euro, a Reggio Calabria per 6.500.000 euro e a Venezia per 113.000. Lo stato ha liquidato circa 10 milioni di euro per soli 6 casi. Trattando invece le ingiuste detenzioni, i milioni ammontano a circa 30; si contano ben 145 casi a Napoli, per un totale di 4.200.000 euro spesi per i risarcimenti, 104 a Catanzaro, che si traducono in 4.100.000 euro di risarcimento, 76 a Catania, 73 a Bari, 69 a Roma, 58 a Lecce, 52 a Palermo, 46 a Milano e 44 a Messina. Sbagliare è umano e i giudici sono uomini. Questo è certo. Ma quando l’errore porta con sé la morte di un uomo, in circostanze non ancora accertate… Beh, in quei casi, le aree del linguaggio e della scrittura devono essere racchiuse entro confini netti e visibili.

A dispetto delle incertezze acquisite, continuiamo ad acquisire incertezze: i giudici di primo grado non hanno coinvolto i carabinieri, hanno assolto gli agenti di polizia penitenziaria e, come sappiamo, hanno condannato per omicidio colposo i medici: il giovane è morto “per inazione” e, di conseguenza, (per loro) non si sarebbe salvato in quanto drogato e denutrito. La sentenza di appello è stata pronunciata anch’essa con “assoluzione per assenza di prove” ma la lingua dei giuristi è spesso più tecnica che concreta, una negazione del linguaggio: i termini “assoluzione” e “assenza di prove” indicano una rappresentazione deformata del processo penale a Stefano Cucchi. L’assenza di prove non comporta di per sé un’assenza di colpevolezza, tanto che il processo in Cassazione si è chiuso con annullamento e rinvio del processo di appello bis.

Alla conclusione delle indagini preliminari, è stato chiesto il rinvio a giudizio per omicidio preterintenzionale e abuso di autorità nei confronti dei militari dell’arma accusati di aver colpito Cucchi con schiaffi, pugni e calci, facendolo cadere e procurandogli lesioni divenute mortali per una successiva condotta omissiva da parte dei medici curanti. In conclusione, sarebbe stato comunque sottoposto a misure restrittive non consentite dalla legge.

Twitter @FscoMer @micelimari_1