Sospensione rate mutuo prima casa: imprenditori esclusi

scritto da il 08 Aprile 2020

L’autore di questo post è Alessio Argiolas, dottore tributarista – 

La pandemia COVID19 lascerà segni indelebili sul nostro sistema paese, le cui finanze non consentono i margini di manovra delle economie virtuose.

Anche questa legislatura non pare ispirarsi ai manuali di economia o di logica elementare, ma alle partite di calcio in stile Italia contro “Resto del Mondo”.

La politic(os)a scorda che tale attitudine ispirò poco lusinghieri aforismi:

Mi piacciono gli italiani, vanno alla guerra come fosse una partita di calcio e vanno a una partita di calcio come fosse la guerra – Winston Churchill

Facciamo un breve passo indietro.
Il decreto legge è previsto dall’art. 77 della Costituzione e viene emanato dal potere esecutivo (Governo) senza preventiva delega del potere legislativo (Parlamento). Si tratta di “provvedimenti provvisori con forza di legge” che “il Governo adotta, sotto la sua responsabilità,” “in casi straordinari di necessità e di urgenza”.

Il D.L. 18/2020 (cd. Cura Italia) pare imperniato sul trattamento differenziale, tra i reietti del Mondo I.V.A. e il “resto del Mondo”.

Il presente contributo si focalizza su una discriminazione esulante dalla “sfera IVA”, perché relativa all’impossibilità di pagare il mutuo prima casa, a causa dell’emergenza epidemiologica COVID19.

Il Governo ha recentemente ampliato i beneficiari degli interventi del cd. Fondo Gasparrini, con l’art. 26 del D.L. 9/2020 [1] e l’articolo 54 del D.L. 18/2020 che così recita:
“1. Per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto legge, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo di cui all’articolo 2, commi da 475 a 480 della legge 244/2007:
a. l’ammissione ai benefici del Fondo è esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus;”

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La decretazione d’urgenza pareva volere soccorrere -con 15 giorni di ritardo- i portatori sani di partita IVA, dalle conseguenze della crisi COVID19. Il “mondo IVA” era stato, infatti, scordato nel D.L. 2 marzo 2020 n.9.

Tale ratio normativa viene confermata dalla dichiarazioni degli esponenti politic(os)i e, soprattutto dalla “carta canta”:

1. La relazione tecnica al Cura Italia -bollinata dalla Ragioneria generale dello Stato- a pagina 27 chiarisce che: “L’estensione alle “partite IVA” (se si ipotizza che possa richiedere l’accesso al Fondo il 50% dei 473.000 lavoratori autonomi titolari di mutui per prima casa), porterebbe, al netto delle risorse disponibili, ad un fabbisogno aggiuntivo di 240 milioni.”

2. Il fascicolo Iter DDL S. 1766 Senato della Repubblica, a pag. 25 chiarisce che: “Con la chiusura delle attività commerciali e professionali in conseguenza dell’epidemia da Coronavirus è plausibile ritenere che molte « partite IVA » si possano trovare in difficoltà con il pagamento delle rate del mutuo per l’acquisto della abitazione principale. Al fine di offrire un sollievo immediato a tali soggetti in difficoltà la norma di cui al comma 1 si propone di ammetterli, a fronte di un calo apprezzabile del fatturato, ai benefici del Fondo.>>

Entrambi i documenti son fondamentali per interpretare la volontà del Legislatore.

Ricordiamo che il Decreto Legge nello stesso giorno della sua emanazione, deve essere presentato alle Camere, onde intraprendere l’iter di conversione, nei termini sanciti dall’Art. 77 della Costituzione: “I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione.”

Il potere di decretazione Cura Italia è “farina del sacco” governativo, in cui riveste ruolo di primo piano il Ministro dell’Economia e delle Finanze.

L’art. 54 D.L. 18/2020 investe il MEF del potere di decretazione attuativa:
“3. con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze possono essere adottate le necessarie disposizioni di attuazione del presente articolo, nonché del comma 1 e dell’art. 26 del decreto legge n. 9/2020.”

Il verbo “possono” ha introdotto una formula particolare, che pareva snellire il rinvio nella fonte primaria.

Il provvedimento di attuazione pare snaturare la ratio del Cura Italia, ripete la formula dell’art. 54 stabilendo che “l’ammissione ai benefici del Fondo è concessa ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti” (Art. 4Decreto MEF 25.03.2020).

Precisando che:
“2. Per lavoratore autonomo si intende il soggetto la cui attività è ricompresa nell’ambito dell’art. 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81.
3. Per libero professionista si intende il professionista iscritto agli ordini professionali e quello aderente alle associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e in possesso dell’attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge n. 4 del 2013.”

L’art. 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81. così recita: “2. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente capo gli imprenditori, ivi compresi i piccoli imprenditori di cui all’articolo 2083 del codice civile.”

Il D.L. Cura Italia è stato emanato dal Governo, cui il MEF è componente fondamentale. È quindi doveroso chiarire se l’esclusione delle imprese è scientemente voluta, come indicato nel succitato DM 25.03.2020.

Tale esclusione è stata chiara solo il 30.03.2020, quando è stato approvato il nuovo “modulo sospensione rate mutuo prima casa”.

Munendosi di lente d’ingrandimento si può leggere la parentesi in nota n°7 a pagina 3 del modulo:
“Per lavoratore autonomo si intende il soggetto la cui attività è ricompresa nell’ambito dell’art. 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81 (attività non imprenditoriali. Sono pertanto escluse le imprese e le ditte individuali); per libero professionista …”.

Le imprese, portatrici sane di partita IVA hanno atteso invano fino alla scadenza del mese, illudendosi di fruire in extremis dell’estensione del cd. Fondo Gasparrini. Invece ora dovranno convenire che conviene loro pagare anche le future rate, recuperando i soldi se possono. In alternativa possono sperare che l’iter di conversione incroci queste righe, apportando le opportune migliorie per la pace sociale.

Twitter @ALESSIO_ARGIOLA


NOTA

[1] «c-bis) sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito».