Basta un click e la solita favoletta del fisco semplice

scritto da il 28 Agosto 2020

L’autore del post è Stefano Capaccioli, dottore commercialista, fondatore di Coinlex, società di consulenza e network di professionisti sulle criptovalute e soluzioni blockchain, nonché presidente di Assob.it –

Basta un click per il contributo a fondo perduto.

Basta sempre un click per chi non svolge la professione, per chi produce procedure senza alcuna consapevolezza dell’impatto per i contribuenti (e per gli studi), per chi non usa il PC, per chi non conosce il nostro sistema tributario, ma soprattutto per chi abusa del proprio ruolo solo per ottenere visibilità.

Basta sempre un click, tanto è tutto dentro il PC: tutto semplice.

Ma se basta un click, come mai ci vuole tempo, risorse, circolari, articoli e l’imbarazzante spettacolo cui abbiamo assistito?

L’affermazione effettuata dal ministro Gualtieri sulla assoluta semplicità della procedura per il contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 del DL 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modifiche nella legge 17 luglio 2020 n. 77, merita attenzione.

Intanto, provate a leggere il testo di legge di ben 15 commi, in un’assoluta orgia di parole e di termini complicati che gli addetti ai lavori stanno ancora cercando di dipanare.

Iniziamo con ordine: entro quando presentarlo?

L’istanza deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa, come definita con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, quindi un termine delegato dal Governo all’Agenzia delle Entrate che ha pubblicato il Provvedimento 10 Giugno e scadenza dell’invio il 13 Agosto.

Basta un click: sì, ma su quale base dato che il decreto legge doveva essere convertito in legge e quindi potevano aversi modifiche sostanziali?

Quindi, primo bivio: attendo la conversione in legge il mese successivo o invio la pratica alla garibaldina?

È da sottolineare che le ultime indicazioni dell’Agenzia delle Entrate sono con la Circolare n. 25/E del 20 Agosto 2020 (dopo la scadenza!)

Continuando nell’analisi, chi sono i soggetti beneficiari?

Spetta a tutti i soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al T.U.I.R. (comma 1).

Invito, però, a leggere il comma 2 per provare quella sensazione di inadeguatezza congiunta alla percezione di venire truffato con vane parole, dato che appare incomprensibile il testo.

2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza di cui al comma 8, agli enti pubblici di cui all’articolo 74, ai soggetti di cui all’articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi e ai contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità’ previste dagli articoli 27, e 38 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nonche’ ai lavoratori dipendenti e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103

Ci vuole mezzo pomeriggio per capire chi sono gli esclusi, svuotando di contenuto i soggetti beneficiari, dato che vengono estromessi tutti i professionisti (peraltro in quel concetto di reddito di lavoro autonomo previsto dal T.U.I.R.), enti pubblici, intermediari finanziari, lavoratori dipendenti e tutti coloro che hanno avuto un ammontare di ricavi e compensi non superiore a 5 milioni di euro al 31.12.2019 (con bilanci con possibilità di approvazione nei 180 giorni).

Visti i beneficiari e superate le paludi definitorie, quali sono i requisiti oggettivi per richiedere il contributo?

La norma richiede la sussistenza di almeno uno dei seguenti requisiti:

1. Inizio dell’attività a partire dal 1° gennaio 2019: questo è quasi semplice, anche se dalla norma emergono dubbi in cosa consista l’inizio dell’attività, vale a dire se è sufficiente la mera apertura di partita IVA o costituzione di società ancorché inattiva – punto 2.2. Circolare AE n. 22 del 21.07.2020)

2. Ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell’analogo ammontare del mese di aprile 2019.

La nozione di fatturato lascia perplessi, dato che non è prevista dalla normativa tributaria che definisce “compensi”, “ricavi”, “volume di affari”. Tale ambiguità del concetto porta all’assoluta incertezza del termine, e conducendo a considerare la sommatoria delle fatture di competenza, comprendendo cessioni di beni strumentali e persino gli importi esclusi da IVA (quali le somme anticipate in nome e per conto del cliente, gli interessi moratori, i danni, importi che nulla hanno a che vedere con capacità contributiva), con buona pace dell’equità tributaria visto che assomiglia più ad una roulette!

3. Domicilio fiscale o sede operativa situate nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi (sisma, alluvione, crollo strutturale), i cui stati di emergenza erano in atto alla data del 31 gennaio 2020 (dichiarazione dello stato di emergenza da Coronavirus).

L’Agenzia delle Entrate, nelle Istruzioni alla Compilazione della domanda per il Contributo a Fondo perduto, ha indicato un elenco di Comuni colpiti da eventi calamitosi. La circolare 15/e del 13 giugno 2020 ha evidenziato:

La disposizione normativa richiede i seguenti elementi:
a) il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da un evento calamitoso;
b) i menzionati stati di emergenza dovevano essere erano ancora in atto, alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19 (al 31 gennaio 2020, Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020);
c) tale domicilio fiscale o la sede operativa fiscale fosse stabilito in tali luoghi, a far data dall’insorgenza dell’originario calamitoso evento.
Al riguardo si rappresenta che la lista individuata nelle istruzioni dell’istanza, come del resto chiarito dall’inciso “indicativa e non esaustiva” non rappresenta un elenco tassativo dei predetti comuni.

Pertanto non è presente una lista di Comuni con Stato di Emergenza in essere al 31 gennaio 2020! Il contribuente e il consulente devono fare una vera e propria caccia al tesoro, Regione per Regione, Provincia per Provincia alla ricerca della delibera per ogni Comune.

Sfortunatamente, l’agonia non è finita.

Quel basta un click si strozza nella gola, dato che la circolare 15/e del 13 giugno 2020 indicava “L’aiuto non può essere concesso a imprese che si trovavano già in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria) il 31 dicembre 2019 in base alla definizione di cui all’articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, (…)» e che «Qualsiasi riferimento nel quadro temporaneo alla definizione di “impresa in difficoltà” di cui all’articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 deve essere inteso come riferimento alle definizioni contenute rispettivamente nell’articolo 2, punto 14, del regolamento (UE) n. 702/2014 e nell’articolo 3, punto 5, del regolamento (CE) n. 1388/2014», poi ulteriormente precisato nella Circolare 22/e del 21 luglio 2020 al punto 2.8 “In particolare, per quanto di interesse ai fini della soluzione del presente quesito, la Commissione ha ritenuto che gli aiuti possono essere concessi alle microimprese o alle piccole imprese (ai sensi dell’allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria) che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019 in base alle definizione di cui all’articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio (che non abbiano rimborsato) o aiuti per la ristrutturazione (e siano ancora oggetto di un piano di ristrutturazione”.

Il tutto sotto la spada di Damocle di pesanti sanzioni e del 316-ter del codice penale (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato).

Basta un click, tutto semplice.

Assolutamente banale, costituito da quasi 100 pagine di indicazioni:

– art. 25 del DL 34 del 19 maggio 2020 (15 commi).

– il provvedimento del 10 giugno 2020 per definire il contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione dell’istanza (7 pagine di Istruzioni).

circolare 15/e del 13 giugno 2020 (23 pagine).

– la risoluzione n. 37 del 26 giugno 2020 per istituire i codici tributo per la restituzione spontanea (2 pagine).

Comunicazione della Commissione C (2020) 4509 finale del 29 giugno 2020 (6 pagine).

– la legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione del “decreto Rilancio” che modifica l’art. 25 (soliti 15 commi).

Circolare 22/e del 21 luglio 2020 (32 pagine).

Circolare n. 25/E del 20 Agosto 2020 (Punto 1.2.1 e 1.2.2 – 3 pagine)

È opportuno fermarsi qui, e non andare oltre nell’analisi della norma, dato che è manifesto che presentare l’istanza per richiedere il Contributo a Fondo Perduto è ben lontano dall’essere semplice.

Le favolette di regola hanno un finale positivo.

Qui, la favola non ha altra finalità che comunicare che #andràtuttobene, che è tutto semplice, che basta un click, senza alcun finale positivo.

Ed è già decreto legge di Agosto (pubblicato nella notte di Ferragosto 2020), con altre provvidenze, altre circolari, altre istruzioni, confidando nell’oblio per questa per queste sparate comunicative senza capo né coda.

Twitter @s_capaccioli