Balneari, l’occhio di riguardo della legge concorrenza per i concessionari

scritto da il 04 Agosto 2022

Post di Guido Barzazi, avvocato amministrativista –

L’approvazione della delega sulle concessioni balneari, contenuta nella legge concorrenza 2021, consente di fare un primo bilancio sugli equilibri che si potranno determinare fra i concessionari “uscenti” e chi aspira invece ad entrare nel nuovo mercato.

Recepito l’obbligo di gara entro il 2023, è ora possibile solo una “proroga tecnica” fino al 2024 in presenza di ragioni “oggettive”, fra le quali la pendenza di un contenzioso.

Per l’esigenza di rinviare a un secondo momento l’accordo sui punti più “sensibili” del tema, il decreto delegato dovrà prevedere i criteri per la determinazione degli indennizzi e le regole con cui assegnare le nuove concessioni, anche in deroga al codice della navigazione.

Si tratta di una situazione che riguarda non solo gli oltre 7 mila stabilimenti balneari, disseminati lungo i 7.300 kilometri di costa balneabile, ma anche le 80 mila concessioni ad sono ad uso turistico ricreativo: campeggi, circoli sportivi, complessi turistici e darsene da diporto. (fonte: rielaborazioni di Fipe-Confcommercio e Legambiente su base dati Infocamere e Demanio Marittimo).

Inizialmente i concessionari “uscenti” hanno manifestato la loro insoddisfazione, ritenendo che la soluzione lasciasse eccessiva incertezza perché rinviava troppi punti al decreto delegato. Con le dimissioni del governo Draghi e lo scioglimento delle camere questi hanno auspicato un cambio di rotta in sede di adozione dei decreti delegati da parte del nuovo governo che non sembra però plausibile, vista la chiarezza delle indicazioni del Consiglio di Stato sul punto.

Il dibattito parlamentare, però, si è concentrato in modo pressoché esclusivo sul tema dell’indennizzo e della sua quantificazione rivelando, quindi, una impostazione puramente conservativa, basata solo sulla difesa dell’esistente, mentre è invece auspicabile un mutamento di prospettiva radicale da parte degli operatori uscenti, qualora questi intendano rimanere sul mercato.

A ben vedere, infatti, il testo della legge lascia a questi ampi spazi di manovra a condizione che si abbandoni la prospettiva conservativa dell’indennizzo all’uscente, posto che il profilo di maggior interesse, in una prospettiva imprenditoriale, è la possibilità di deroga al codice della navigazione riconosciuto dalla delega, che apre all’applicazione della disciplina del codice dei contratti e, quindi, al partenariato pubblico-privato e, dunque, a rapporti di concessione di durata significativa, anche pluridecennale, naturalmente proporzionata agli investimenti programmati, con riconoscimento del diritto di prelazione al proponente.

balneariIn base alla nuova disciplina, dunque, i concessionari uscenti si trovano in una posizione comunque più favorevole a quella degli aspiranti entranti.

Da un lato, infatti, qualora trovasse applicazione, per effetto della deroga al codice della navigazione, la disciplina del partenariato pubblico-privato, al concessionario uscente che presentasse una proposta spetterebbe il diritto di prelazione in caso di aggiudicazione della gara indetta dall’amministrazione concedente sul presupposto della sua proposta.

L’indennizzo spettante all’uscente, poi, avrebbe la funzione di una “barriera all’ingresso” opposta al potenziale concorrente, unitamente alle previsioni relative alla valorizzazione delle professionalità esistenti.

Il tutto, naturalmente, si somma ai normali vantaggi competitivi che sono propri della posizione di incumbent, fra i quali l’esperienza pregressa, riconosciuta dalla stessa delega.

La legge-delega rivela, quindi, degli oggettivi margini di manovra per i concessionari uscenti che li pone in una posizione nettamente favorita rispetto agli operatori che aspirano ad entrare nel nuovo mercato.

Ciò, naturalmente, a condizione che si abbandoni definitivamente la prospettiva della pura conservazione dell’esistente.

 

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