categoria: Distruzione creativa
Diritto d’autore e intelligenza artificiale: in concreto, quali tutele?
Post di Alfredo Trotta, Equity Partner di Studio Rock, e Natalia Tardera, Associate di Studio Rock –
In una realtà dove il termine cambiamento è spesso associato a quello di progresso tecnologico, sorge la necessità di individuare lo spazio che le nuove tecnologie ricoprono all’interno del nostro ordinamento giuridico, al fine di salvaguardare l’innovazione ma anche prevenire vuoti di tutela.
Oggi è il turno di quella che, tramite un ossimoro, viene definita “l’Intelligenza Artificiale” conosciuta anche più semplicemente con l’acronimo “AI”.
Tale sfida viene raccolta, in ambito nazionale, dal Consiglio dei Ministri che lo scorso 23 aprile si è riunito per varare un Disegno di Legge (“DDL”) per l’introduzione nel nostro ordinamento di una normativa che regoli il nuovo fenomeno dell’AI in quei settori ove il suo utilizzo potrebbe avere importanti ripercussioni a livello sociale ed economico.
La proposta di legge punta ad individuare il punto di equilibrio tra i vantaggi e le opportunità offerte dalle nuove tecnologie e i rischi connessi ad un loro uso improprio, ad integrazione di quanto già previsto dal Regolamento europeo sull’Intelligenza Artificiale (“AI Act”) approvato lo scorso marzo.
La legge che verrà e il diritto d’autore
Tra i punti salienti del DDL vi è la definizione del rapporto tra l’Intelligenza artificiale e il diritto d’autore, regolato nel nostro ordinamento dalla L. 22 aprile 1941, n. 633 e ss.mm.
Per valutare la portata innovativa dei principi enunciati dalla proposta, occorre partire dal quesito fondamentale se le opere realizzate con l’ausilio di strumenti di AI rientrano nel concetto di “opere dell’ingegno di carattere creativo” ai sensi dell’art. 1 della suddetta legge.
Sulla base del dettato della norma e della giurisprudenza formatasi intorno al tema, la risposta non potrebbe che essere negativa, posto che la tutela del diritto d’autore presuppone che l’opera realizzata “rifletta la personalità del suo autore, manifestandone le sue scelte libere e creative.” Appare chiaro, dunque, che l’AI non possa essere giuridicamente considerata quale “autore” di una determinata creazione, difettando i requisiti dell’originalità e della creatività intellettuale riferibili esclusivamente alla persona fisica.
Opere dell’ingegno umano, a quali condizioni
Il DDL all’art. 24, tuttavia, prevede un’integrazione dell’art. 1 della Legge, ricomprendendo nelle “opere dell’ingegno umano “anche quelle opere “realizzate con l’ausilio strumenti di intelligenza artificiale purché il contributo umano sia creativo, rilevante e dimostrabile”.
Si è dinanzi ad una riaffermazione della visione antropocentrica in forza della quale solo l’opera che rifletta la soggettività, la creatività e l’ingegno dell’autore/ persona fisica risulta meritevole di tutela. In altre parole, la proposta di legge, seppur non escluda che le opere realizzate con l’impiego di strumenti di AI rientrino nel bene giuridico tutelato dal diritto d’autore, richiede però che in queste l’apporto umano domini il processo creativo.
Fondamentale diviene, dunque, la quantificazione/ qualificazione del contributo umano nel processo di realizzazione dell’opera digitale.
Le regole dovranno essere riempite di significato
Qualora il DDL dovesse essere confermato, risulta indispensabile riempire di significato quelle clausole generali che rendono difficile, in un’ottica di trasposizione della norma nella singola fattispecie, l’individuazione del “quantum” dell’apporto umano che rende tutelabile la creazione digitale dal diritto d’autore. Tale attività non potrà, a pena di gravi incertezze, essere demandata esclusivamente al Giudice di Legittimità ma dovrà essere anticipata da un adeguato sforzo legislativo definitorio ed esemplificativo.