Ricorso tributario, il cartaceo va in soffitta con gli ombrelloni

scritto da il 11 Settembre 2019

L’autore di questo post è Costantino Ferrara, vice presidente di sezione della Commissione tributaria di Frosinone, giudice onorario del Tribunale di Latina, presidente Associazione magistrati tributari della Provincia di Frosinone –

Con la fine di agosto, gli ombrelloni tornano in soffitta e, con essi, anche il processo tributario “cartaceo”. Tra le tante attività, riparte il contenzioso tributario, dopo il “riposo” agostano, altresì detta pausa estiva, in cui i termini per ogni tipo di adempimento sono rimasti sospesi fino a lunedì 2 settembre.

Quest’anno, tuttavia, si presenta come profondamente diverso rispetto agli altri, poiché l’intera attività di difesa tributaria deve passare attraverso un pc e un indirizzo di posta elettronica certificata. È già dal primo luglio scorso, infatti, che vige l’obbligo generalizzato di adozione delle modalità telematiche (c.d. processo tributario telematico, PTT) per proporre una qualsiasi impugnativa tributaria. Il cartaceo, come detto, va in soffitta accanto agli ombrelloni, salvo alcune eccezioni che spieghiamo in seguito.

Tale regime, infatti, continua ancora a sopravvivere, con particolare (ed esclusivo) riferimento agli atti dei contribuenti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica: questi soggetti hanno ancora la facoltà (non l’obbligo) di avvalersi del rito telematico e possono, dunque, ancora procedere con le modalità tradizionali. Si tratta delle cause di minore entità (fino a € 2.582,28) per le quali il contribuente agisce per conto suo e senza un professionista ad assisterlo.

La modalità cartacea sopravvive, poi, per quei ricorsi preceduti da istanze di reclamo notificate prima del primo luglio a mezzo raccomandata postale: in tali casi, poiché la notifica degli atti introduttivi è stata fatta con modalità “cartacea”, anche il processo dovrà essere instaurato secondo le vecchie regole, con deposito fisico del fascicolo processuale presso la segreteria della commissione tributaria competente.

Nel caso delle istanze di reclamo, infatti, tra la notifica dell’atto introduttivo e il deposito del fascicolo intercorre tutto il tempo necessario allo svolgimento della fase di mediazione (90 giorni). Se tale fase si conclude senza un accordo tra il contribuente e l’Ufficio, inizia il processo tributario, con la costituzione in giudizio della parte ricorrente (deposito del ricorso presso la commissione).

Dunque, ad oggi, sono ancora pendenti i termini per la costituzione in giudizio di molti reclami che sono stati notificati con le vecchie regole e, dunque, anche il deposito in commissione continuerà ad essere cartaceo. È una situazione comunque temporanea e destinata ad esaurirsi, in quanto dal primo luglio in poi i nuovi reclami dovevano essere notificati obbligatoriamente a mezzo Pec e, di conseguenza, anche le costituzioni in giudizio dovranno essere telematiche.

Gli ultimi “scampoli” di cartaceo, poi, riguardano la produzione di memorie e documenti, in relazione a quei processi ancora pendenti ed instaurati con la modalità cartacea.

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Fatta questa premessa, ripercorriamo brevemente, con un approccio operativo, i passi da compiere per la procedura telematica, con alcune dritte di carattere pratico, utili per non incappare in casi di inammissibilità.

Il primo step riguarda la notifica del ricorso (o del reclamo) la quale va effettuata a mezzo Pec. La delega al professionista va fatta su un atto separato al ricorso e lo deve richiamare espressamente (del tipo, “delego il dott. Tizio per la proposizione del ricorso contro l’atto n. XY, ecc.”) per creare una connessione tra i due documenti. Il file del ricorso deve essere in formato pdf/A e va firmato digitalmente dal professionista. Per la delega, invece, c’è una doppia chance: se il cliente dispone della firma digitale, anche la delega può essere telematica e firmata digitalmente dal professionista e dal cliente; in alternativa, si fa una delega cartacea, con firme poste a mano, si scansiona il documento (sempre in pdf/A) e si appone la firma digitale del professionista, aggiungendo un ulteriore documento, che è l’attestazione di conformità all’originale del file scansionato (il professionista attesta che la delega scansionata corrisponde all’originale da costui detenuto).

Una volta notificato il ricorso, c’è la fase della costituzione in giudizio, per la quale si procede attraverso il portale dedicato, accedendo al SIGIT, sistema informativo della Giustizia Tributaria, per il deposito telematico degli atti e documenti processuali già notificati alla controparte.

Ogni utente si registra al SIGIT, accedendo ad una propria area riservata attraverso cui potrà compiere tutti gli adempimenti in maniera abbastanza intuitiva e semplice, seguendo le indicazioni delle varie maschere informatiche. Il sistema mette a disposizione anche una modalità di conversione dei file nel corretto formato pdf/A.

In caso di deposito con modalità telematica, il pagamento e l’attestazione del contributo unificato tributario possono avvenire con le seguenti modalità:
– attraverso modello F23 o con versamento su c/c postale: la ricevuta del pagamento deve essere scansionata, firmata digitalmente e trasmessa come allegato del ricorso/appello.
– acquistando il contrassegno presso le rivendite autorizzate di generi di monopolio e di valori bollati, da apporre sul modello Comunicazione di versamento del Contributo Unificato. Il modello deve essere scansionato, firmato digitalmente e trasmesso come allegato del ricorso/appello.
– utilizzando pagoPA, che consente di pagare in modalità elettronica la Pubblica Amministrazione. In tal caso non va prodotta alcuna ricevuta.

A questo punto, il più è fatto, il processo è partito e l’intero fascicolo sarà consultabile on-line, per cui gli operatori potranno scaricare direttamente dal proprio ufficio tutti gli atti depositati dalle altre parti processuali o i provvedimenti emessi dai giudici.

E non è finita qui, perché l’invasione telematica colpisce anche la fase dell’udienza, per quanto si tratti di una scelta non ancora operativa. Con l’articolo 16, comma 4 del D. L. n° 119/2018 è stato previsto che i professionisti, i contribuenti e i funzionari pubblici potranno chiedere che la discussione in pubblica udienza possa avvenire a distanza in videoforum, appena saranno emanati i provvedimenti del direttore generale delle finanze che stabiliranno le relative regole tecnico-operative. La richiesta in tal senso deve essere formalizzata da almeno una delle parti nel ricorso o nel primo atto difensivo.

Quindi, anche la partecipazione all’udienza potrà avvenire con mezzi telematici, comodamente seduti nel proprio ufficio, di fronte ad un pc.

Insomma, assistiamo ad una vera e propria “spersonalizzazione” del contenzioso tributario, in cui tutto (o quasi) avviene attraverso la rete. Se ciò sia un bene o male non è dato saperlo in anticipo: gli effetti di questa rivoluzione andranno valutati col tempo, poiché le variabili in gioco sono tantissime ed è difficile fare un pronostico.

L’opinione personale dello scrivente è un po’ di dispiacere per la quasi scomparsa, anche in questo ambito come in molti altri, della relazione umana. Ma è il progresso e chi vivrà vedrà; magari attraverso lo schermo di un pc, ma sempre vedrà.