Azzeradebiti in sette mosse, per rialzarsi dopo la guerra al coronavirus

scritto da il 25 Marzo 2020

L’autore di questo post è Costantino Ferrara, vice presidente di sezione della Commissione tributaria di Frosinone, già giudice onorario del Tribunale di Latina, presidente Associazione magistrati tributari della Provincia di Frosinone –

Un articolo. Sette commi. #azzeradebiti. Questa è la mia ricetta per ripartire, quando l’incubo del contagio da coronavirus sarà alle spalle. Un modo per far rialzare le imprese e, quindi, l’economia tutta.

Il decretone c.d. “Cura Italia” è stato da poco approvato, lasciando asciutte molte bocche. Ma questo è. Le risorse stanziate per il primo contrasto all’emergenza sono state impiegate in questo provvedimento, seppur con qualche speranza di ulteriori interventi migliorativi in sede di conversione del decreto.

Per questo il mio pensiero va oltre, spingendo lo sguardo al futuro prossimo.

È innegabile che la condizione attuale non abbia precedenti nella storia recente e, forse, in generale. Per lo stesso motivo, gli interventi che avranno l’ingrato compito di rammendare un tessuto economico quantomai logoro dovranno essere qualcosa di extra ordinario.

Gran parte della ricostruzione, a mio modesto parere, passa attraverso una norma che azzeri i debiti contributivi e fiscali che gravano sulle imprese: fardello già pesante prima del coronavirus; probabilmente insostenibile dopo di esso.

Ho in mente una misura omnicomprensiva rivolta a tutte le tipologie di contribuenti, che consenta di definire tutti i debiti di natura tributaria e contributiva, versando l’intera quota capitale (cioè la somma da pagare in origine), con taglio di interessi e sanzioni.

Un vero e proprio “azzeradebiti”.

Lo stato incassa. Ed è indispensabile per finanziare le ulteriori misure per contenere gli strascichi, sicuramente enormi, del virus. Le imprese si liberano di un peso. E possono ripartire più “leggere” per affrontare una congiuntura economica inimmaginabile solo qualche mese fa.

E non si dica che l’azzeradebiti sia una misura che favorisce ed incentiva gli evasori. Gli evasori, questo si sappia, non sono disposti a pagare la quota capitale (come nella proposta che segue). Gli evasori non pagano nulla o quasi. Più nulla che quasi.

In verità, abbiamo assistito, di recente, a diverse misure di definizione agevolata, tra rottamazioni, saldo e stralcio, pace fiscale e chi più ne ha più ne metta. Provo a prendere spunto da quello che ritengo il principale difetto di questi interventi, ovvero il fatto di essere misure parziali, prive di coordinazione e, talvolta, di chiarezza: questo si può definire, quest’altro no, quell’altro forse. Misure, insomma, che guardano più al gettito ed al consenso elettorale, che al concedere alle imprese la possibilità di ripartire da zero. Che è quello di cui avranno bisogno, domani più che mai.

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Proviamo a riassumere tutto ciò in un unico articolo, cercando anche di semplificare il più possibile l’intervento.

1. Tutti i contribuenti, persone fisiche, giuridiche, enti associativi e ogni altra organizzazione, possono estinguere i debiti di natura tributaria e contributiva mediante il pagamento della quota capitale, senza corrispondere sanzioni, interessi, aggi, spese derivanti da procedure, notificazioni ed ogni altra maggiorazione, da effettuarsi a seguito di presentazione di apposita domanda entro il 30 giugno 2020.

2. Rientrano nella misura di cui al comma 1 i debiti:
– contenuti in carichi affidati agli agenti della riscossione;
– contenuti in atti impositivi, comunicazione di irregolarità, avvisi di addebito, di rettifica e liquidazione e/o di accertamento, definitivi e non;
– derivanti da mancati versamenti di somme dichiarate o comunicate, anche se non ancora richieste mediante un atto formale;
– derivanti da processi verbali di constatazione dell’amministrazione finanziaria;
– contenuti in atti di accertamento e/o di riscossione emessi da enti territoriali o loro concessionari.

3. Il pagamento delle somme dovute può essere eseguito in un’unica soluzione o in 16 rate trimestrali, di importo non inferiore a mille euro cadauna, con scadenza 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, 31 marzo di ogni anno, con applicazione degli interessi legali sulle rate successive alla prima a decorrere dal 30 giugno 2020. Ogni rata successiva alla prima non assolta alla regolare scadenza può essere pagata entro la data di scadenza della rata successiva, con una sanzione pari al 30% dell’importo della rata stessa. In caso di mancato pagamento di 3 rate, anche non consecutive, la rateazione si considera decaduta, con contestuale cessazione della presente definizione agevolata.

4. La procedura si perfeziona con il pagamento integrale delle somme dovute per la definizione. In caso di mancato perfezionamento della stessa, non si ha diritto al rimborso di quanto versato né all’imputazione di tali somme a decurtazione del debito originario.

5. In caso di pagamento rateale, dopo la presentazione della domanda e il pagamento della prima rata, e sino a che la dilazione sia regolare ai sensi del comma 3, il contribuente non può essere sottoposto a procedure esecutive sulle somme oggetto di definizione e non può essere considerato inadempiente rispetto alle stesse, nell’ambito di tutti i procedimenti che richiedano la regolarità nei pagamenti, tra i quali a titolo esemplificativo si cita il rilascio del documento unico sulle regolarità contributiva (DURC). Alle stesse condizioni, sono revocate le procedure esecutive avviate e non ancora eseguite, mentre le iscrizioni ipotecarie già effettuate restano in vigore, senza possibilità di dar corso all’espropriazione, sino al perfezionamento integrale della procedura ai sensi del comma 4.

6. Per i provvedimenti aventi ad oggetto solo sanzioni, la somma dovuta per la definizione è pari al 30% delle stesse, restando ferme le altre disposizioni previste dal presente articolo.

7. I giudizi pendenti, aventi ad oggetto i debiti di cui alla presente definizione, si estinguono senza aggravio di spese per le parti processuali, al perfezionamento della procedura di cui al comma 4. In caso di estinzione mediante piano rateale, gli stessi giudizi sono sospesi, con onere delle parti processuali coinvolte di far rilevare all’organo giudicante tale condizione, sino a perfezionamento della procedura o decadenza della rateazione, nel cui caso il giudizio viene riassunto ad onere di una delle parti. Eventuali pronunce, favorevoli o contrarie, sono comunque inefficaci, anche per quanto concerne la statuizione sulle spese di lite, qualora la procedura si perfezioni ai sensi del comma 4.

Questa è la mia proposta. #azzeradebiti