DL Aiuti Bis: il doppio binario nella normativa dello smart working

scritto da il 11 Novembre 2022

Post di Vittorio De Luca, managing partner di De Luca & Partners –

Lo scorso 21 settembre 2022 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 la legge n. 142/2022, che ha convertito con modificazioni il decreto-legge n. 9 agosto 2022, n. 115 (c.d. Decreto Aiuti-bis) recante “misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali”, e che ha introdotto significative novità in materia di lavoro agile.

Tra le novità introdotte in materia di smart working, si segnala la proroga fino al 31 dicembre 2022:

– della procedura emergenziale semplificata di comunicazione telematica del lavoro agile (c.d. smart working) per i lavoratori del settore privato, senza quindi la necessità di procedere alla sottoscrizione dell’accordo individuale (art. 25-bis del Decreto);

– del diritto per i soggetti fragili e i lavoratori genitori di figli under 14 di richiedere che la prestazione di lavoro sia svolta in modalità di lavoro agile (art. 23-bis del Decreto).

Ѐ appena il caso di precisare che, a parte quanto meglio si dirà in merito agli obblighi di comunicazione, il lavoro agile semplificato comporta esclusivamente il venir meno dell’obbligo di accordo scritto. Restano invece pienamente applicabili tutte le altre disposizioni previste dalla legge 81/2017. Solo per citarne alcuni: gli obblighi in materia di formazione e informazione sulla sicurezza, il diritto alla disconnessione, l’informativa sull’utilizzo dei dati personali, il diritto dovere di regolare il potere organizzativo, direttivo e disciplinare. Resta pertanto assolutamente opportuna la regolamentazione del lavoro “smart”, soprattutto se si considera che trattasi di attività che si svolge lontano “dagli occhi” del datore di lavoro.

Per quanto riguarda il punto (i) sopra, l’articolo 25-bis del Decreto ha previsto la proroga dell’articolo 10, comma 2-bis, del Decreto-legge 24/2022 che, a sua volta, prorogava fino al 31 agosto, l’articolo 90, comma 3 e 4 del Decreto Rilancio: «“All’articolo 10, comma 2-bis, del decreto-legge 24 marzo 2022, n.24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio2022, n.52, le parole: “31 agosto 2022” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2022”».

In sostanza, il legislatore ha disposto la reintroduzione, sino al 31 dicembre 2022, del vecchio regime dello smart working semplificato, ovvero la possibilità, scaduta il 31 agosto u.s., per le aziende di:

– comunicare in via telematica al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali i soli nominativi dei dipendenti in lavoro agile e la data di cessazione dello stesso (articolo 90, comma 3);

– imporre unilateralmente il lavoro agile anche in assenza degli accordi individuali (articolo 90, comma 4);

– adempiere in via telematica agli obblighi di informativa in materia di sicurezza con comunicazione standard INAIL (articolo 90, comma 4).

Dunque, non è più necessario allegare alla comunicazione telematica l’accordo individuale di lavoro agile, che deve essere comunque conservato dal datore di lavoro ai fini della prova e della regolarità amministrativa per i 5 anni successivi dalla sottoscrizione.

Conseguentemente, con la procedura emergenziale semplificata potranno essere trasmesse esclusivamente le comunicazioni di smart working che si riferiscono a periodi di lavoro agile che terminano entro il 31 dicembre 2022.

Qualora il lavoro agile si estenda temporalmente oltre il 31 dicembre 2022, i datori di lavoro potranno utilizzare esclusivamente la procedura ordinaria, entro la scadenza del 1° dicembre 2022.

Di conseguenza, in tema di comunicazione telematica, le aziende potranno, alternativamente, inviare:

– entro il 1° dicembre prossimo, le comunicazioni ordinarie laddove (i) siano stati stipulati accordi individuali, oppure (ii) l’accordo abbia scadenza oltre il 31 dicembre 2022;

– quanto prima, la comunicazione semplificata, qualora (i) non siano stati ancora siglati gli accordi individuali, oppure (ii) laddove l’accordo, seppur stipulato, abbia scadenza entro il 31 dicembre 2022.

smart working

Immagine da Unsplash

A decorrere dal 1° gennaio 2023, sempre se la procedura semplificata non verrà ulteriormente prorogata, resterà solo quella ordinaria con scadenza di trasmissione dei dati nei 5 giorni successivi.

Da ultimo, come anticipato, il legislatore ha altresì reintrodotto fino al 31 dicembre 2022 – termine precedentemente previsto fino al 30 giugno 2022 – il diritto a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile per i lavoratori fragili e per i genitori di figli minori di 14 anni.

In tal senso, l’art. 23-bis del Decreto ha disposto che «“All’articolo 10, comma 1-ter, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, le parole: «fino al 30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022”».

Per quanto attiene ai genitori che hanno almeno un figlio minore di 14 anni, gli stessi hanno diritto allo svolgimento della prestazione in smart working a condizione che (i) nel nucleo familiare l’altro genitore lavori o non sia beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa e (ii) la prestazione di lavoro in modalità agile sia compatibile con le caratteristiche della mansione a cui il lavoratore è adibito.

Il medesimo diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in smart working è riconosciuto ai lavoratori fragili, i quali svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

La disposizione normativa non prevede “un obbligo” per i predetti soggetti di svolgere attività di lavoro agile, ma ne prevede semplicemente il “diritto”. Tuttavia, ciò non esclude che qualora i soggetti fragili e i genitori con figli under 14 dovessero richiedere di effettuare prestazione lavorativa in smart working, il datore di lavoro abbia l’obbligo di concederlo.

Ai professionisti del settore HR e legale non rimane che il compito di districarsi, nuovamente, nel dedalo delle disposizioni in tema di smart working, rispetto alle quali è stato instaurato un vero e proprio “doppio binario” per quanto concerne il regime delle comunicazioni obbligatorie.

 

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