Scatole nere, ecco gli errori sui dati che le assicurazioni devono evitare

scritto da il 22 Novembre 2017

L’autore di questo post è Marco Bellezza, avvocato esperto di digital e fintech presso lo studio Portolano Cavallo

L’Italia è il Paese con la maggiore penetrazione al mondo di scatole nere montate su autoveicoli. Siamo all’avanguardia in tutto il segmento telematics ma la strada da compiere per sfruttare appieno le potenzialità di queste tecnologie appare ancora lunga. Un nuovo boost in questa direzione potrebbe venire dalla Legge annuale per il mercato e la concorrenza (L.124/2017) che dedica alle blackbox tanto norme di carattere promozionale, quanto norme volte a stabilire il valore probatorio nei giudizi civili dei dati ricavati dalle blackbox.

Sotto il primo profilo i commi 184 e seguenti della legge segnalata delegano il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi “[…] diretti a disciplinare l’installazione sui mezzi di trasporto delle cosiddette «scatole nere» o altri dispositivi elettronici similari, volti anche a realizzare piattaforme tecnologiche per uno sviluppo urbano integrato multidisciplinare”. Non si è arrivati, come da qualche parte si auspicava, a disporre l’obbligatorietà dell’installazione delle scatole nere ma certamente anche le norme segnalate incentiveranno l’utilizzo di tali dispositivi, soprattutto nello scenario tecnologico dell’interazione Machine-to-Machine che sarà alla base di ogni progetto di Smart city.

Ma le novità più interessanti derivano dalle altre norme introdotte dalla Legge sulla concorrenza che intervenendo sul Codice delle Assicurazioni Private (articolo 145-bis) ha stabilito che:
* i dati captati dalle blackbox formano piena prova nei procedimenti civili dei fatti a cui essi si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del dispositivo – una prova quindi fortissima, ad esempio, nel caso in cui la dinamica di un sinistro sia contestata tra le parti;
* i dati della blackbox devono essere resi disponibili alle parti interessate;
* le compagnie di assicurazione devono assicurare l’interoperabilità della blackbox, cosicché nel caso in cui un consumatore decida di cambiare assicurazione non sarà costretto a disinstallare il dispositivo montato ed eventualmente installarne uno nuovo;
* le compagnie di assicurazione sono titolari del trattamento dei dati che avviene attraverso la blackbox (circostanza per la verità già pacifica prima dell’emanazione della nuova disposizione) cosicché i consumatori possono esercitare nei confronti di queste ultime i diritti previsti dal Codice Privacy;
* le compagnie di assicurazione possono acquisire attraverso le blackbox solo i dati che servono per ricostruire la dinamica dei sinistri e per finalità tariffarie (ad esempio i dati sullo stile di guida idonei a modulare l’entità del premio annuale con meccanismi premiali per i consumatori virtuosi), salvo che il consumatore interessato non abbia richiesto servizi ulteriori per fornire i quali è necessario acquisire dati ulteriori;
* i consumatori non possono manomettere o disinstallare la blackbox, salvo che attraverso le procedure contrattualmente previste, pena la perdita del vantaggio tariffario riconosciuto dalla compagnia in ragione dell’installazione della blackbox.

La richiamata disciplina apre nuove possibilità per compagnie di assicurazione e consumatori e, soprattutto in termini di gestione dei sinistri, richiede alle compagnie di adeguare le proprie procedure interne al fine di dare effettività ai diritti riconosciuti dal Codice delle Assicurazioni. In questa direzione il Regtech e quindi, l’automazione di taluni processi come quelli di liquidazione dei sinistri, potrà giocare un ruolo determinante volto a rendere più efficienti, trasparenti e sicuri tali processi partendo proprio dal riconoscimento legislativo del “valore” dei dati captati dalla blackbox.

Volendo tracciare un’ideale checklist dei processi che le compagnie di assicurazione dovrebbero attuare partendo dalle norme citate, pensiamo che anzitutto alla necessità di assicurare che i dati captati dalla blackbox siano idonei a ricostruire la dinamica dei sinistri. In questa direzione la norma segnalata nel sancire che il valore probatorio dei dati carpiti dalla blackbox onera le compagnie di assicurazione di raccogliere tutti i dati necessari per la ricostruzione della dinamica dei sinistri.

I dati raccolti devono essere resi disponibili alle parti e, pertanto, emerge la necessità di sviluppare sistemi che, anche con l’aiuto delle tecnologie digitali, siano in grado di assicurare la disponibilità per i consumatori dei dati ricavati dalla blackbox. Dati che, seppur non espressamente previsto dal legislatore, dovranno essere resi disponibili in una forma semplificata, che sia pienamente comprensibile, in prima battuta, per un consumatore medio e, poi per il soggetto addetto alla liquidazione dei sinistri.

Il riconoscimento di un valore probatorio rafforzato per i dati ricavati dalle blackbox implica per le compagnie di assicurazione la necessità valutare con priorità tali dati (tanto i dati a favore quanto i dati contro i consumatori interessati) per poi passare, in via eventuale, all’analisi di altri elementi quali testimonianze o attestazioni di organi di polizia. In questa direzione l’automazione dei processi appare fondamentale e il Regtech può aiutare a elaborare soluzioni volte a:
* gestire i sinistri che coinvolgono veicoli dotati di blackbox in maniera differenziata fornendo al soggetto addetto alla liquidazione, fin dalle prime battute, un quadro per quanto possibile completo dei dati a disposizione;
* facilitare l’attività di ricostruzione della dinamica dei sinistri anche attraverso l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e data analysis attraverso i quali si potrebbero, ad esempio, sviluppare modelli standard idonei a trattare in maniera automatica o semi automatica sinistri aventi una dinamica ricorrente e statisticamente rilevante;
* sviluppare processi che in tempo reale in caso di sinistro siano in grado di rilevare le anomalie in funzione antifrode;
* attuare sistemi di liquidazione del danno sempre più trasparenti e veloci attraverso l’automazione.

L’innovazione legislativa segnalata apre, quindi, un mondo di opportunità che andrebbero colte al più presto nell’ottica da un lato di minimizzare i dati raccolti attraverso le blackbox concentrandosi su quelli necessari per le finalità di legge e dall’altro di garantire ai consumatori sistemi efficienti di liquidazione dei sinistri nei quali l’intervento umano (e quindi la relativa discrezionalità non sempre auspicabile) a tendere diventi sempre più l’eccezione piuttosto che la regola.

P.S. non ho parlato di blockchain perché al momento non si vedono soluzioni idonee ad intervenire con efficacia sui processi di liquidazione. E’ certo che questa tecnologia in un prossimo futuro potrà giocare un ruolo soprattutto sul versante predittivo e dei pagamenti. Qui qualche use case che ho trovato interessante.

Twitter @marcobellezza