Annullata per decreto? Ecco la verità sulla responsabilità limitata nelle Srl

scritto da il 23 Febbraio 2020

Confesso di essere saltato sulla sedia nel leggere i contenuti del post di Costantino Ferrara inerente la nuova formulazione dell’articolo 2476 codice civile, come novellato dal Codice della Crisi e dell’Insolvenza. Pur non essendo un giurista, infatti, penso che l’autore del post possa essere incorso in un abbaglio, che sostanzialmente consiste nel sovrapporre il ruolo di amministratore (peraltro, quando inadempiente agli “obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale”) a quello di socio di Srl, due ruoli che in realtà sono giuridicamente molto distinti.

Ma andiamo con ordine e riprendiamo innanzitutto la norma commentata nel post in questione, il sesto comma dell’articolo 2476:

“Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale. L’azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. La rinunzia all’azione da parte della società non impedisce l’esercizio dell’azione da parte dei creditori sociali. (…)”.

Da questa norma, l’autore fa discendere quanto segue:

“Per l’amministratore, dunque, la capacità patrimoniale perfetta di quell’ente concepito come tale (perciò si chiama “a responsabilità limitata”) viene cancellata con un colpo di spugna.”

Ebbene, a mio parere non è stato cancellato proprio nulla e, come si diceva poc’anzi, tutto nasce dalla errata sovrapposizione di due condizioni distinte: quella dell’amministratore e quella del socio di una S.r.l.

Una Società a Responsabilità Limitata continua senza alcun dubbio ad avere un’autonomia patrimoniale che fa sì che i Soci (lasciando ora da parte la casistica particolare relativa al Socio Unico) mettano a repentaglio, in termini di capitale di rischio, fino alla concorrenza del capitale immesso: se ad esempio 4 Soci costituiscono una S.r.l con 100 mila euro di capitale sociale, mettendo 25 mila euro ciascuno il loro rischio di perdita del capitale è limitato a questi 25 mila euro a testa; la “responsabilità limitata” era, e continua ad essere, quella relativa ai Soci, non agli amministratori!

Diversa, infatti, è la considerazione da farsi su chi amministra questa Società e sappiamo perfettamente che in frequentissimi casi un Socio di S.r.l. ne è anche amministratore: poniamo allora che uno dei nostri 4 Soci faccia l’amministratore unico della Srl, essendo gli altri 3 in altre faccende affaccendati; ebbene, la norma del 2476 richiamata in apertura pone in capo a questo socio, in quanto amministratore, delle responsabilità differenti, quelle della prudente amministrazione ed in generale della custodia del patrimonio sociale, che non ricadono affatto sugli altri 3.

Il nostro Socio che amministra la Srl, quindi, ha una duplice veste: quella di Socio (per la quale rischia, anche lui, di perdere il capitale di 25 mila euro) e quella di amministratore, per la quale, nel caso in cui vada a dissipare il patrimonio sociale, può essere chiamato a rispondere con il proprio patrimonio personale per le azioni eventualmente promosse dai creditori sociali (oltre che, per inciso, dagli altri 3 Soci che hanno il medesimo interesse ad accertare la eventuale mala gestio del socio amministratore).

Sinceramente non comprendo come questa norma, peraltro già radicata e conosciuta nel nostro ordinamento, possa, come sostiene Ferrara, addirittura “scoraggiare non tanto gli amministratori ad agire secondo pratiche scorrette, quanto piuttosto sulla decisione, a monte, di intraprendere un’attività d’impresa” (grassetto mio). E perché mai? Il patrimonio sociale, ricordiamolo, è quello versato nelle casse della Società dai Soci ma anche, per estensione, quello acquisito con i mezzi messi a disposizione dai creditori che hanno concesso credito alla Società: dobbiamo pensare che una gestione imprudente sia da preferire alla statuizione di precise responsabilità per chi, eventualmente, si rivelasse (cor)responsabile della sua dissipazione?

Proviamo infatti a ragionare seguendo per un attimo la ricostruzione di Ferrara e ponendo che questa norma non esistesse: ebbene, in tale ipotesi, noi staremmo  sostenendo che il socio amministratore, quello dei 4 che ha ricevuto l’incarico di amministrare la Società, nel caso in cui dissipasse il patrimonio non dovrebbe risponderne per il semplice fatto di essere Socio e di avere (ma per la sua qualità di Socio, non di Amministratore) una responsabilità limitata? Ovviamente questa logica non regge, e non era così nemmeno prima della novella, offrendo il sistema normativo – già prima – gli strumenti giuridici a tutela del patrimonio sociale e dei creditori, da attivarsi contro l’amministratore che fosse venuto meno  ai suoi specifici obblighi.

Per l’amministratore, infatti, non si è mai posto un tema di autonomia patrimoniale, ed il medesimo è sempre stato soggetto ad azione di responsabilità, da parte della società, dei soci e dei creditori sociali, secondo la tripartizione ben codificata nella S.p.a. (art.2392-2395 c.c.) e schematizzata in forma sintetica, con qualche peculiarità (essendo il socio direttamente legittimato all’azione sociale) e qualche lacuna, proprio dall’art.2476 nella S.r.l..

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E se invece, come pur non frequentemente avviene, i 4 Soci nominassero un amministratore non Socio, cosa dovremmo dire, che questi non dovrebbe assumere  alcuna responsabilità contrattuale sulla corretta gestione aziendale e sull’integrità del patrimonio sociale, solo perchè chiamato a gestire un tipo sociale caratterizzato dalla “responsabilità limitata”? Anche questo evidentemente non regge come principio.

Il nuovo Codice della Crisi e dell’Insolvenza si presta certo a molte critiche e mostra sicuramente alcuni rischi che sono di difficile valutazione, come abbiamo evidenziato in altri interventi (1); ciò dovrà essere testato con la prassi nei prossimi anni: molti professionisti sono pessimisti sulla effettiva tenuta ed efficacia di questa nuove norme, ma vedremo in futuro quali giudizi trarre.

Intanto, registriamo che nella riunione del 13 febbraio 2020, a distanza di un anno dalla pubblicazione (nella Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 2019, n. 38), del Codice della crisi e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), il Governo ha elaborato e trasmesso alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e al Consiglio di Stato, per acquisirne i pareri definitivi, il testo ufficiale dello Schema del primo Decreto Correttivo al suddetto Codice.

Di certo però non pare il caso di confondere le acque con giudizi affrettati e ricostruzioni giuridiche prive di fondamento. Nessun vulnus, quindi, alla responsabilità limitata della S.r.l., e dei suoi soci e nemmeno, possiamo dire, una rivoluzione in materia di responsabilità degli amministratori, che è sempre esistita, nonostante la mancanza di una norma ad hoc che – come l’art.2394 per la S.p.A.  – legittimasse i creditori sociali all’azione di responsabilità, lacuna già colmata dagli interpreti (e anche dalla Cassazione), ed ora definitivamente inserita nell’ordinamento dal Codice della Crisi e dell’Insolvenza.

Twitter @dorinileonardo

(1) Abbiamo affrontata questi temi in due post: uno sul nuovo Codice e l’altro sulle Procedure di Allerta