Ue vs. aziende, non solo agricoltura: le regole sulla deforestazione

scritto da il 09 Febbraio 2024

Post di Arnaldo Bernardi, Partner dello studio legale Dentons

Tra le molteplici iniziative adottate nell’ambito del Green Deal europeo, che ambisce a rendere l’Unione Europea il primo continente a impatto ambientale zero entro il 2050, il Regolamento 2023/1115 sulla deforestazione e sul degrado ambientale riveste sicuramente un ruolo chiave, anche per l’impatto che avrà nel breve periodo sulle attività di molte aziende italiane.

A partire dal 30 dicembre 2024, alcuni prodotti e materie prime potranno infatti essere messi a disposizione del mercato dell’Unione soltanto se a “deforestazione zero”, ossia a condizione che non siano stati fabbricati su terreni oggetto di deforestazione o degrado forestale successivamente al 31 dicembre 2020. Tali materie prime e prodotti dovranno anche essere conformi alla legislazione del paese di origine, e occorrerà presentare una specifica dichiarazione di due diligence volta a dimostrare il rispetto delle obbligazioni stabilite dal Regolamento.

Materie prime e prodotti interessati

Contrariamente alla Direttiva sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità (che sarà approvata nei prossimi mesi per poi essere recepita dagli Stati UE e che si applicherà a tutte le imprese di grandi dimensioni operanti all’interno dell’Unione), il Regolamento riguarda soltanto le materie prime e i prodotti specificamente elencati, ossia bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia, legno ed alcuni derivati, tra cui cuoio, cioccolato, mobili, libri stampati e giornali. Se le misure imposte dal Regolamento non sono una novità per gli operatori della filiera del legno (già interessata dal Regolamento 995/2010, ora abrogato), il nuovo Regolamento sulla deforestazione riguarderà, tra le altre cose, un maggior numero di prodotti derivati e sarà applicabile anche alle piccole e microimprese.

Regolamento deforestazione, imprese coinvolte

Le nuove norme si applicheranno a tutte le imprese dell’Unione, che il Regolamento distingue tra operatori, ossia le aziende che mettono per la prima volta a disposizione una materia prima o un prodotto interessato sul mercato UE, e commercianti, ossia le aziende diverse dagli operatori che mettono a disposizione tali prodotti per la distribuzione, l’uso o il consumo. Le piccole e medie imprese saranno tenute a obblighi meno stringenti, potendo fare affidamento sui controlli realizzati sulle imprese a monte della catena di approvvigionamento.

Inapplicabilità alle imprese extra-UE: e la competitività?

Come già rilevato in altre sedi, è espressamente esclusa l’applicabilità della nuova normativa nei confronti di imprese extra-UE. Gli obblighi stabiliti dal Regolamento saranno dunque a carico del primo operatore UE che interverrà nella relativa catena del valore su suolo europeo. Si tratta di una scelta non condivisibile, che impatterà non poco la competitività delle imprese europee, soprattutto in considerazione del fatto che le norme in esame saranno applicabili anche alle esportazioni di materie prime e prodotti realizzati all’interno del mercato dell’Unione.

Deforestazione, cosa è richiesto alle imprese

Sebbene i nuovi obblighi entreranno in vigore soltanto a fine anno, le imprese interessate dovranno adoperarsi sin d’ora per farsi trovare pronte. Assicurarsi che le materie prime e i prodotti interessati non provengano da terreni oggetto di deforestazione richiederà infatti uno sforzo notevole, soprattutto in termini di tracciabilità.

Le imprese saranno infatti tenute a raccogliere specifiche informazioni, che comprenderanno la geolocalizzazione di tutti gli appezzamenti di terra su cui sono state prodotte le materie prime interessate. Un simile esercizio non potrà avvenire che tramite tool informatici dedicati che siano in grado di confrontare immagini satellitari odierne con quelle relative allo status quo preesistente al 31 dicembre 2020. Qualsiasi ipotesi di deforestazione o degrado forestale degli appezzamenti interessati impedirà l’immissione delle materie prime e i prodotti interessati sul mercato dell’Unione.

deforestazione

Immagine di Justus Menke per Unsplash

Le imprese dovranno altresì dotarsi di specifici sistemi di governance e realizzare una valutazione dei rischi relativi alla non conformità dei prodotti che si intende mettere in commercio. Tali rischi dovranno essere attenuati mediante misure dedicate di carattere generale e specifiche in relazione a ciascuna spedizione interessata.

Ciascuna immissione all’interno del mercato dell’unione dovrà essere accompagnata da una dichiarazione che attesti che l’operatore ha esercitato la dovuta diligenza e che il rischio di deforestazione o degrado ambientale relativo ai prodotti interessati è nullo o trascurabile.

Autorità di controllo specificamente designate

Per garantire l’effettività della nuova normativa, ciascuno stato membro è tenuto a designare un’autorità responsabile della realizzazione di controlli nei confronti delle imprese interessate. Il Regolamento richiede espressamente che tali controlli riguardino ogni anno almeno il 9% degli operatori interessati, nonché il 9% di ciascuno dei prodotti fabbricati a partire da materie prime prodotte in paesi classificati come ad alto rischio. Ulteriori obiettivi sono fissati quanto ai prodotti fabbricati a partire da materie prime originate in paesi classificati come a rischio standard (3%) o basso (1%).

Nell’ambito di tali controlli, le autorità dovranno esaminare l’effettività del sistema di dovuta diligenza stabilito dagli operatori, nonché la documentazione atta a dimostrare la conformità dei prodotti interessati. Se necessario, potranno anche condurre ispezioni in loco e analisi chimiche per identificare l’esatto luogo di produzione della materia prima interessata.

Qualora l’autorità dovesse identificare una potenziale non conformità, potranno essere comminate misure provvisorie, compresi il sequestro dei prodotti interessati o la sospensione della loro commercializzazione. In caso di accertata non conformità, l’autorità potrà adottare specifiche misure correttive (tra cui il ritiro dei prodotti o il divieto di commercializzarli) o irrogare sanzioni (tra cui sanzioni pecuniarie fino al 4% del fatturato europeo annuo e l’esclusione da appalti e finanziamenti pubblici).

Un testo ambizioso di non facile applicazione pratica

Valutare l’impatto del Regolamento sulla conservazione delle risorse forestali a livello mondiale è certo prematuro. L’approccio e le motivazioni della nuova normativa sono senza dubbio condivisibili, anche alla luce dell’inadeguatezza del Regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento a raggiungere gli obiettivi che si era prefissato.

Ciò che forse il legislatore non ha preso in considerazione come avrebbe dovuto, sono la complessità e le tempistiche legate alla filiera dei prodotti interessati. Tenuto conto di questi elementi e dell’onerosità delle misure imposte alle imprese: i diciotto mesi concessi a queste ultime per mettersi in conformità non sembrano del tutto sufficienti.

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