Rottamazione e contratto di Governo: nuovi passi verso la pace fiscale?

scritto da il 17 Luglio 2019

L’autore di questo post è Costantino Ferrara, vice presidente di sezione della Commissione tributaria di Frosinone, giudice onorario del Tribunale di Latina, presidente Associazione magistrati tributari della Provincia di Frosinone –

Se lo scorso giugno sarà ricordato come uno dei mesi più caldi della storia, anche il corrente luglio è destinato a far parlare di sé, soprattutto per le scadenze della pace fiscale, che si accalcano prepotentemente in questo mese. A scaldare gli animi (oltre che i corpi), ci pensa la rottamazione ter, tra termini di pagamento e nuova finestra temporale per accedere alla misura.

Con il recente decreto crescita, infatti, è stata riaperta la finestra temporale scaduta lo scorso 30 aprile, concedendo un nuovo termine ai contribuenti che non avevano fatto in tempo a presentare le domande, a causa di festività e disguidi di carattere tecnico.

I debiti sottoposti a questa riapertura sono gli stessi che già rientravano nella precedente rottamazione (carichi affidati all’Agenzia delle Entrate Riscossione entro il 31 dicembre 2017).
Per chi presenta la domanda di adesione alla rottamazione ter entro il 31 luglio 2019, nuovo termine fissato dal decreto crescita, la lettera di risposta con le somme dovute e i bollettini saranno inviati da Agenzia delle Entrate Riscossione entro il 31 ottobre, termine entro il quale saranno spedite le risposte anche a chi ha aderito al “saldo e stralcio” delle cartelle: in entrambi i casi la scadenza della prima rata è fissata al 30 novembre 2019, e il pagamento potrà essere eseguito in un’unica soluzione o in 17 rate trimestrali.

Va precisato, tuttavia, che questo nuovo scadenzario riguarda soltanto coloro i quali non avevano presentato le domande entro il 30 aprile, per i quali le scadenze di pagamento rimangono invariate, con la prima rata fissata per il 31 luglio.

A tal proposito, va segnalata un’interessante misura predisposta dall’Agenzia delle Entrate Riscossione, che ha reso disponibile sul proprio sito internet, uno strumento che consente di ottenere online, in modo semplice e veloce, l’elenco dei debiti “rottamati” e i bollettini per effettuare il pagamento. La facilitazione è quantomai necessaria, poiché molti contribuenti lamentano di non aver ricevuto la comunicazione che la stessa Agenzia avrebbe dovuto inviare entro il 30 giugno che per diversi motivi non è giunta a destinazione (si pensi a un contribuente in ferie che non ha ricevuto la posta). Il prospetto con i bollettini può essere richiesto online in area pubblica del sito allegando un documento di riconoscimento, senza necessità di pin e password. Una modalità che si aggiunge a quella già attivata nei giorni scorsi e che consente di scaricare la lettera direttamente dall’area riservata, utilizzando le credenziali personali di accesso.

Attenzione, però, perché le lettere potrebbero contenere anche delle sorprese, in merito a cartelle per le quali era stata presentata la domanda e per le quali l’Agenzia potrebbe aver opposto un diniego. Tra le casistiche di diniego più diffuse, ci sono i ruoli formati dagli enti creditori alla fine dell’anno 2017, ma trasmessi poi all’agente della riscossione i primi giorni del dicembre 2018. In tal caso, il contribuente avrà letto sulla cartella la data di esecutività del ruolo (“ruolo reso esecutivo il”), collocata magari a dicembre 2017, pensando di aver diritto alla misura. Invece, la norma agevolativa fa riferimento ad una diversa data (affidamento dei carichi al concessionario) che non è nella disponibilità del contribuente: in altri termini, si tratta di un’informazione non nota a chi riceve una cartella o un atto della riscossione. Da qui la possibile “sorpresa”, poco gradita, di ricevere il diniego.

La scelta lessicale del legislatore, in tal caso, appare discutibile, in quanto fissa un paletto per accedere alla misura, facendo riferimento ad un’informazione di cui il contribuente non è a conoscenza. Sarebbe stato molto più sensato far riferimento ad altri parametri, noti a tutti, quale ad esempio la data di esecutività del ruolo (informazione riportata nelle cartelle), trattandosi comunque di ancorare la misura ad un dato convenzionale.

Un altro rammarico, che lascia un po’ di amaro in bocca, è che il decreto crescita si sia limitato a riaprire la vecchia finestra, senza ampliare la platea dei debiti rottamabili. A parere di chi scrive, sarebbe stato opportuno operare non soltanto una mera riapertura dei termini per “riaccendere” la rottamazione ter, bensì ampliare la platea dei carichi definibili, ricomprendendo anche le poste a ruolo iscritte entro il 31/12/2018. L’attuale provvedimento, infatti, è limitato ai carichi affidati all’Agente della riscossione entro il 31/12/2017. Sono rimasti fuori, dunque, tutti i debiti contenuti in cartelle notificate nell’anno 2018 e in questi primi mesi del 2019.

PER APPROFONDIRE / Il Decreto Crescita è il riflesso di un Paese arroccato in difesa

Il motivo e le ragioni per cui sarebbe stato opportuno questo “rinnovo” della misura, invocato a gran voce da varie categorie, è rinvenibile, in verità, nello stesso contratto di Governo.
In quel documento, Lega e Movimento Cinque Stelle affermavano la propria volontà di far “pace” con i contribuenti per il passato, nell’ottica di iniziare una nuova era fiscale.

Tuttavia, va tenuto conto che gli inadempimenti fiscali degli anni precedenti (2015, 2016 o ancor prima), accumulatisi per effetto della “elevata pressione fiscale presente in Italia” e della “burocrazia molto articolata che impegna i contribuenti in eccessivi adempimenti, con rilevanti aggravi economici per essere in regola con il fisco” (parole del contratto di Governo) sono confluiti in cartelle esattoriali formate e notificate nell’anno 2018. Infatti, ad esempio, a fronte di un omesso versamento di imposte avvenuto nell’anno 2016, solitamente la posta si “trasforma” in ruolo, e quindi in cartella, non prima di due anni dall’omissione.

In altri termini, le omissioni e le difficoltà incontrate dai contribuenti nelle annualità 2015, 2016, 2017 (anni per i quali si sottolineava l’intenzione di “sanare” i rapporti tra fisco e contribuente) si sono manifestati, sotto forma di ruolo e di cartella di pagamento, nell’arco di tutto il 2018. Non essendo avvenuto tutto ciò, si ritiene che il contratto di Governo non sia stato eseguito a pieno, sul punto, ed è pertanto ragionevole pensare ad un nuovo intervento nella scia della tanto agognata pace fiscale.