Educazione finanziaria, investitori e la Cassazione sui diritti al risarcimento

scritto da il 07 Marzo 2023

Post di Marco Fabio Delzio, CEO di Martingale Risk, e Alessandro Proietti, Senior Financial Analyst di Martingale Risk – 

Il tema dell’educazione finanziaria in Italia è ormai da qualche anno al centro di molti dibattiti e sia Banca d’Italia che Consob si sono impegnate in numerose iniziative in tal senso. Nel recente “Rapporto sulle scelte di investimento delle famiglie italiane – 2022”, pubblicato dalla Consob, è emerso come questa scarsa cultura finanziaria sia caratterizzata da più aspetti ben distinti tra loro. L’insufficiente conoscenza del mondo finanziario, infatti, non si ferma al classico caso del novizio che – non avendo mai fatto investimenti né studiato tali argomenti – non è in possesso di conoscenze basilari quali le caratteristiche dei singoli strumenti finanziari, la diversificazione del portafoglio o le nozioni legate alle varie fonti di rischio (credito/mercato/liquidità).

Come va in Italia per gli investitori esperti

Esiste infatti una quota rilevante di investitori italiani che, partecipando ai mercati finanziari da più di 10 anni (il 40% nell’indagine sopra pubblicata dalla Consob), ha nel tempo colmato le eventuali lacune nozionistiche di finanza ma che, ciò nonostante, non è ancora oggi pienamente consapevole dei propri diritti nei confronti degli intermediari.

In questo senso, nel campione analizzato nell’indagine pubblicata dalla Consob il 29% dei soggetti attivi nell’attività di trading-online non è stato in grado di identificare correttamente gli obblighi che l’intermediario ha nei loro confronti, quali quello di fornire al cliente – anche se esperto e propenso ad investimenti rischiosi – tutte le informazioni necessarie a delineare le caratteristiche degli strumenti che si appresta a comprare in termini di rischi assunti, pena il diritto dell’investitore a vedersi risarcito il danno in caso di perdite finanziarie.

Investitore (anche) esperto e le informazioni su tutti i rischi

Tale diritto al risarcimento, valido anche quando l’investitore si dimostra esperto negli investimenti, è al centro della recentissima Sentenza di Cassazione n. 35789 del 16 dicembre 2022 che, in linea con precedenti sentenze, ha riconosciuto le colpe della banca soccombente per non aver chiaramente, correttamente e completamente informato il risparmiatore su tutti i rischi dell’investimento contestato, il cosiddetto obbligo di informativa attiva.

Gli obblighi di comportamento che il Testo Unico della Finanza e i Regolamenti Consob impongono agli intermediari, infatti, fanno sì che qualsiasi investitore non correttamente informato sui rischi degli strumenti finanziari abbia pieno diritto al risarcimento del danno subìto poiché è stato ‘disorientato’ nella scelta da tale carenza informativa.

Cassazione

Soppesare il rischio con tutte le informazioni necessarie. Immagine da Unsplash

Cassazione: scelte speculative e diritti al risarcimento

Ricorda infatti la Cassazione che anche gli investitori esperti, e che magari hanno da sempre affermato e/o dimostrato all’intermediario di prediligere investimenti rischiosi, devono essere posti dall’intermediario nelle condizioni di poter ponderare il rischio degli investimenti che si apprestano ad eseguire e, se ciò non avviene, l’intermediario sarà tenuto al risarcimento del danno (“l’investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell’ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli sono stati segnalati” Cass. n. 35789/2022, oltre che nn. 33596/2021 e nn. 16126/2020).

Né l’intermediario, che ricordiamo ha l’onere di provare documentalmente di aver assolto ai propri obblighi, potrebbe difendersi sul punto richiamando eventuali avvisi mostrati prima dell’operazione di investimento (cosiddette valutazioni di adeguatezza/appropriatezza dell’operazione, che ad ogni modo devono illustrare tutte le ragioni del giudizio) e/o un concorso di colpa del cliente per non essersi informato da solo con ‘altre’ fonti di informazione pubblica (quali comunicati, bilanci, articoli di giornale, forum etc).

Consolidata giurisprudenza

E’ invece l’intermediario a doversi informare preventivamente su ciascun titolo (know your merchandise), catalogandone tutte le fonti di rischio, per poi trasmettere all’investitore (o a ciascuno degli investitori se il rapporto è cointestato) in maniera chiara ed esaustiva tutte le informazioni necessarie a soppesarne i rischi. Numerosa e consolidata giurisprudenza, confermata da ultimo proprio dalla Cassazione sopra richiamata, ha riconosciuto che la carenza delle informazioni rese dall’intermediario influenza negativamente, alla radice, la scelta dell’investitore (che fa legittimo affidamento sull’operato dell’intermediario) e che ciò comporta pertanto il diritto al risarcimento del danno subìto.

La quantificazione del danno secondo la Cassazione

Da ultimo, nel merito della quantificazione del danno da risarcire, la richiamata Cassazione n. 35789/2022 ha riconosciuto all’investitore non solo il diritto di percepire la rivalutazione monetaria sui danni subiti (così da porlo oggi nelle condizioni in cui si sarebbe trovato se non avesse investito le somme contestate) ma anche i cosiddetti interessi compensativi, volti a riconoscere al risparmiatore i ‘frutti’ che la somma investita avrebbe portato nel tempo se avesse proceduto con investimenti alternativi.

Il diritto all’investimento consapevole

Le recenti pronunce della giurisprudenza ed in primo luogo quelle della Cassazione, dunque, lasciano trasparire la conferma di un messaggio chiaro e definito: il diritto dei risparmiatori ad una scelta di investimento consapevole poiché ben informata è alla base del sistema normativo finanziario. L’intermediario sarà tenuto a rimborsare il danno subìto dal risparmiatore ogni qualvolta non abbia a lui illustrato chiaramente e dettagliatamente tutti i rischi dell’investimento, a prescindere da una eventuale pregressa esperienza e/o dimostrata propensione al rischio dell’investitore.